Responsabilità del dentista per errori odontoiatrici: presupposti, procedure e risarcimento

Responsabilità del dentista per errori odontoiatrici: scopri presupposti, procedure da seguire e come ottenere il giusto risarcimento del danno.

Responsabilità del dentista per errori odontoiatrici: presupposti, procedure e risarcimento

Le cure odontoiatriche rappresentano uno degli ambiti sanitari con il più elevato tasso di contenzioso in Italia. 


I dati delle compagnie assicurative del settore evidenziano una crescita costante delle richieste risarcitorie connesse a fallimenti implantari, riabilitazioni protesiche inadeguate e lesioni iatrogene. 


Di seguito, ricostruiremo i presupposti sostanziali della responsabilità odontoiatrica, le cadenze procedurali della richiesta risarcitoria e gli approdi giurisprudenziali più recenti in materia.

Il perimetro giuridico della responsabilità odontoiatrica

La responsabilità del dentista si inquadra, nella generalità dei casi, nell’alveo della responsabilità contrattuale di cui all’articolo 1218 del Codice Civile.


La qualificazione contrattuale, lungi dal rilevare in una prospettiva meramente classificatoria, condiziona la ripartizione dell’onere probatorio e il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.


La giurisprudenza di legittimità, segnatamente con Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991 (una delle pronunce del cosiddetto decalogo San Martino bis), ha ribadito che il professionista risponde dei pregiudizi lamentati soltanto in quanto risulti dimostrato il nesso di causalità materiale tra la propria condotta e il danno subìto dal paziente, gravando sul creditore della prestazione la prova di tale collegamento eziologico.


Sul piano strutturale, la pretesa risarcitoria poggia su tre elementi tra loro inscindibili: la condotta colposa del sanitario, sub specie di imperizia, negligenza o imprudenza; il danno, inteso come pregiudizio biologico, estetico o patrimoniale concretamente accertabile; il nesso eziologico tra la condotta e l’evento dannoso. 


La carenza anche di uno solo di tali elementi rende la pretesa giuridicamente inconsistente. 


È pertanto metodologicamente preferibile muovere da una rigorosa qualificazione del pregiudizio lamentato, anteriormente all’assunzione di qualsivoglia iniziativa formale.

Le casistiche ricorrenti nella prassi giudiziaria

Lo spoglio delle pronunce di merito degli ultimi quinquenni evidenzia la ricorrenza di alcune fattispecie tipiche. 


Vengono in rilievo, in particolare, il malposizionamento di impianti osteointegrati con conseguente compromissione dei rapporti anatomici contigui, le riabilitazioni protesiche fisse o rimovibili funzionalmente o esteticamente incongrue, le terapie endodontiche incomplete generatrici di lesioni periapicali cronicizzate, le lesioni del nervo alveolare inferiore in occasione dell’avulsione dei terzi molari inclusi e i trattamenti ortodontici dagli esiti occlusali iatrogeni.


Profilo dogmaticamente autonomo, e di crescente centralità nel contenzioso, è quello della violazione degli obblighi informativi gravanti sul sanitario ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219. 


Trattasi di profilo che la prassi clinica continua sovente a trascurare, ma che le corti di merito valorizzano con rigore crescente, talora liquidando il danno da inadempimento informativo anche in difetto di esito clinico infausto.

Le attività preliminari all’azione legale

Anteriormente alla formalizzazione di qualsiasi iniziativa contro il sanitario, occorre consolidare il quadro probatorio. 


Sul piano operativo, l’approccio metodologicamente corretto impone di astenersi da iniziative estemporanee, suscettibili di pregiudicare la tenuta del fascicolo probatorio in sede contenziosa.


Si rende anzitutto necessaria l’acquisizione integrale della documentazione sanitaria, mediante istanza scritta al professionista o alla struttura: il diritto di accesso, presidiato dalla disciplina codicistico-deontologica e dalla normativa sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario, deve essere riscontrato entro trenta giorni. 


È parimenti indispensabile conservare radiografie endorali, ortopantomografie, eventuali esami TC cone-beam, preventivi sottoscritti, ricevute fiscali e ogni comunicazione intercorsa, anche per via telematica.


In secondo luogo, è opportuno acquisire una valutazione clinica indipendente presso altro odontoiatra, preferibilmente operante in struttura ospedaliera o universitaria. 


Lo scopo dell’accertamento non risiede nella formulazione di un giudizio critico sull’operato altrui, che resta riservato alla successiva consulenza tecnica medico-legale, bensì nell’oggettivazione documentale dello stato attuale del cavo orale, destinata a costituire la base istruttoria per la valutazione medico-legale di parte.

Procedimento penale e azione civile: una distinzione necessaria

Sul piano operativo si impone la distinzione tra due percorsi spesso impropriamente sovrapposti. 


La via penale, percorribile attraverso querela per lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., presenta tempi dilatati e, alla luce della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli Bianco), una soglia di rilevanza significativamente innalzata: essa risulta praticabile con apprezzabile utilità nei soli casi connotati da danno grave e da scostamento marcato dalle leges artis.


Il risarcimento, nella prassi, si consegue in sede civile, attraverso una richiesta strutturata indirizzata al professionista e alla relativa compagnia assicurativa, previo esperimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 8 della Legge 24/2017, che impone in via alternativa il ricorso all’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. ovvero il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010.


Per un approfondimento delle modalità di quantificazione e delle scansioni procedurali, può utilmente consultarsi la trattazione curata dallo studio legale Cova, che sistematizza i criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza prevalente. 


La corretta liquidazione postula infatti l’applicazione delle Tabelle milanesi per i casi non rientranti nell’ambito applicativo della Tabella Unica Nazionale introdotta con D.P.R. 12/2025 per la responsabilità sanitaria, con stima distinta dell’invalidità temporanea totale e parziale, dell’invalidità permanente, della componente morale soggettiva e del danno estetico, oltre alla quantificazione delle spese di rifacimento protesico: variabili che la controparte assicurativa padroneggia con consumata esperienza e che il paziente, in assenza di assistenza qualificata, raramente è in grado di affrontare con efficacia.

Tempistiche processuali e prescrizione

Quanto ai tempi processuali, l’esperienza forense colloca la durata media del giudizio civile di primo grado tra i ventiquattro e i trentasei mesi, con possibili dilatazioni in sede di impugnazione, fermo restando l’obbligatorio esperimento preventivo dell’ATP conciliativo ex art. 8 Legge 24/2017 ovvero della mediazione ex D.Lgs. 28/2010. 


Tali procedimenti preliminari, pur configurati come condizioni di procedibilità, possono in talune ipotesi condurre a una definizione transattiva in tempi sensibilmente più contenuti.


Quanto alla prescrizione, la natura contrattuale del rapporto comporta l’applicazione del termine decennale, decorrente dal momento di concreta manifestazione del pregiudizio. 


Termine ampio, la cui ampiezza non deve tuttavia tradursi in inerzia: il deterioramento del materiale probatorio, clinico, documentale e testimoniale, è inversamente proporzionale alla tempestività dell’iniziativa.

Parametri di liquidazione del danno

L’esame delle pronunce edite negli ultimi anni consente di delineare alcuni ordini di grandezza, utili a fini meramente orientativi.


I valori liquidatori oscillano, a titolo indicativo, tra i 40.000 e i 90.000 euro per le parestesie permanenti da lesione del nervo alveolare inferiore, in funzione dell’estensione del deficit sensitivo; tra i 15.000 e i 50.000 euro per i fallimenti implantari con riassorbimento osseo, comprensivi degli oneri di ripristino; tra gli 8.000 e i 30.000 euro per le riabilitazioni protesiche funzionalmente o esteticamente incongrue; tra i 3.000 e i 10.000 euro per la sola violazione del dovere informativo, in assenza di danno biologico apprezzabile.


Le forbici indicate rivestono carattere meramente esemplificativo, atteso che la liquidazione del danno alla persona resta sempre ancorata alle peculiarità della fattispecie concreta e, per le procedure successive all’entrata in vigore del D.P.R. 12/2025, ai parametri della nuova Tabella Unica Nazionale ove applicabile.

Considerazioni conclusive

Vale infine richiamare un’osservazione ricorrente nella letteratura medico-legale, confermata dalla casistica giudiziaria: la genesi del contenzioso odontoiatrico è raramente riconducibile, in via esclusiva, a un deficit di perizia tecnica. 


Assai più frequentemente essa risiede nella carenza dell’alleanza terapeutica e nell’inadeguatezza dei flussi informativi tra professionista e assistito. 


Si tratta di una circostanza che incide anche sulla strategia processuale, poiché documenta l’esistenza di un percorso terapeutico privo di adeguata partecipazione consapevole.

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